Art. 4.
(Compiti dei soggetti addetti ai controlli).

      1. Oltre ai compiti già previsti dalla legislazione vigente in materia, i soggetti di cui all'articolo 1 hanno altresì il compito di:

          a) mantenere libere le vie di fuga e le scale di accesso e di uscita dagli spalti degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche;

          b) prestare la prima assistenza in caso di incidenti che necessitano di interventi di pronto soccorso;

          c) gestire, ove necessario, l'urgente evacuazione degli spettatori dall'impianto sportivo;

          d) segnalare le emergenze ai responsabili competenti.